La valorizzazione delle risorse turistiche abruzzesi, che sono di rilevante importanza per l’intera economia regionale, è attualmente affidata ad “Abruzzo Promozione Turismo”, Azienda di Promozione Turistica Regionale, istituita con legge regionale 26 giugno 1997, n. 54, quale “organismo tecnico, operativo e strumentale della Regione”. All’azione di questo ente, avente personalità giuridica di diritto pubblico, si sono dal 1998, cioè dalla sua entrata in funzione, affiancate, sovrapposte e talora contrapposte, le attività non coordinate e talora imprevedibili di province, comuni ed enti territoriali, nonché privati imprenditori a vario titoli interessati alle attività turistiche. Questo, occorre dirlo, anche perché l’APTR ha sempre più spesso operato scelte per la verità poco condivisibili in campo promozionale e, anziché diffondere verso l’esterno il richiamo delle non trascurabili attrattive ambientali (mare, colline, monti, città d’arte), con il fascino di radicate tradizioni popolari, religiose, folkloristiche ed anche gastronomiche, ha preferito indulgere in maniera preponderante verso forme di propaganda piuttosto superate, anzi decisamente antiquate, come quelle di far circolare il marchio “Abruzzo” in maniera completamente avulsa dalle suddette realtà, in marginali contesti di marginali settori sportivi.
E, in questo ambito, la colpevole assenza del Forum permanente del turismo regionale, che secondo l’art. 25 della legge, avrebbe dovuto assumere una funzione fondamentale di indirizzo e programmazione in materia turistica, ha indubbiamente favorito il perdurare di tale non propriamente razionale gestione dell’APTR in campo promozionale, unitamente alle carenze normative che, non consentendo all’Amministrazione regionale più adeguati controlli, ha in molti casi costretto la stessa Regione a sopperire direttamente con azioni di valorizzazione del territorio nel senso di diffonderne con adeguati strumenti informativi la conoscenza in Italia e all’estero.
Un giudizio viceversa assolutamente positivo è da attribuire, nell’ambito della stessa APTR, alla funzione degli uffici periferici di informazione e accoglienza turistica, definiti IAT e che, nati dal confluire di strutture e personale provenienti dai disciolti enti provinciali per il turismo e aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, ha continuato, dopo consistenti interventi di ammodernamento finanziati dallo Stato, a mantenere un rapporto di grande professionalità con l’utenza turistica. E questo molte volte sopperendo con passione e buona volontà alle costanti carenze di materiale illustrativo che, come è noto, non dovrebbe invece mai mancare in uffici continuamente in rapporto con forestieri, cioè stranieri e italiani d’altre regioni.
Per agevolare comunque la comprensione del problema gioverà aggiungere che, nel processo di genesi dell’attuale struttura APTR, ha giocato un ruolo fondamentale la scelta operata dal legislatore regionale abruzzese quando, volendo creare, a molti anni dall’entrata in vigore della legge-quadro nazionale n. 217 del 1983 (e quando era già in via di predisposizione la nuova normativa che l’avrebbe abrogata) le aziende di promozione turistica ivi previste, stabilì che l’Abruzzo costituiva nel suo complesso un unico “ambito turisticamente rilevante” e che quindi vi andava istituita una unica azienda di promozione turistica.
La legge di riforma della legislazione nazionale del turismo, n. 135 del 2001, prevedendo, all’art. 5, l’istituzione del sistemi turistici locali, cioè contesti turistici omogenei o integrati, comprendenti ambiti territoriali appartenenti anche a regioni diverse e caratterizzati dall’offerta integrata di beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche, offriva, nel caso della Regione Abruzzo, due possibilità. Cioè l’occasione per una completa revisione del settore oppure una forma di inserimento dei nuovi sistemi (peraltro ricchi di prospettive finanziarie, oltre che di possibili funzioni di programmazione e di integrazione tra politiche di governo del territorio e di sviluppo economico) nel preesistente contesto. E questa è stata la scelta del legislatore abruzzese laddove, con legge 17 maggio 2004, n. 17, ha previsto l’istituzione dei sistemi turistici locali quali utili strumenti nell’attività di gestione del prodotto turistico. Quindi, senza nessuno stravolgimento, è stato previsto quello che in fondo era nello spirito della legge statale di principio, cioè il sostegno a progetti miranti alla qualificazione dell’offerta turistica e alla riqualificazione urbana e territoriale delle località interessate al movimento turistico. Le strutture dell’APTR, e in particolare la rete IAT, non è stato previsto in alcun modo che venissero minimamente modificate, mentre è stato stabilito che rappresentanti dell’Azienda di Promozione Turistica facessero parte del nucleo di valutazione che avrebbe dovuto procedere all’esame dei progetti presentati dai soggetti promotori dei sistemi turistici locali, secondo linee di indirizzo che la Giunta Regionale è stata delegata a tempestivamente predisporre; e, da ultimo, all’art. 6 è stato stabilito che, oltre alle precedenti funzioni, “l’Azienda di promozione turistica regionale fornirà assistenza e sostegno tecnico a favore dei sistemi turistici locali riconosciuti”.
Questo il punto sulla situazione normativa vigente, quando il Servizio “Sviluppo del Turismo”, della Direzione Regionale Turismo Ambiente Energia, predispone un documento che la Giunta Regionale dovrebbe deliberare, come si è detto, per adottare le previste linee di indirizzo in materia di riconoscimento e funzionamento dei sistemi turistici locali. Il documento entra nel vivo dei rapporti dell’APTR all’art. 9, per indicare la composizione del nucleo di valutazione preposto all’esame dei progetti che verranno presentati dai soggetti promotori dei Sistemi Turistici Locali e inserendo nella relativa composizione il solo direttore dell’APTR, laddove nella legge erano previsti “rappresentanti” di detto Ente. Ma questo sarebbe il meno, come talune libertà di linguaggio (all’art. 10, ove si tratta di “consulenza e sostegno tecnico dell’APTR”, si usa ad esempio il termine “brand” invece dell’italiano “marchio”, a dispetto delle vigenti norme in materia di obbligo di chiarezza nel linguaggio della burocrazia): perché è proprio al penultimo articolo del documento, il n. 12 (“Informazione e accoglienza turistica”) che si perde in certo qual modo il filo della continuità giuridico-normativa.
Infatti vi è previsto il pressoché completo monopolio dell’informazione, accoglienza e assistenza ai turisti da parte dei Sistemi Turistici Locali, ove esistenti, cosicché, invece di ammettere la possibilità per tali Sistemi di istituire uffici IAT su convenzione con l’APTR, ai sensi dell’art. 23 della legge regionale n. 54/97, il documento rovescia, non senza qualche punto oscuro, le basi normative esistenti, attribuendone, al comma 12.2 i relativi servizi ai STL od anche, stranamente, ai “soggetti aderenti” e poi, al comma 12.3, trasferendone la “gestione” ai “rispettivi comuni”: e questo previo passaggio delle attrezzature e delle sedi, ove di proprietà. Inoltre per il trasferimento delle risorse umane e finanziarie si afferma che “saranno attivate le procedure previste”: ma da cosa, e dove?
Il documento di cui si parla costituisce una bozza di deliberazione predisposta per la relativa adozione da parte della Giunta Regionale, cioè di un organo sprovvisto di poteri legislativi e quindi impossibilitato a modificare motu proprio preesistenti norme di legge, come quella che a suo tempo assegnò il personale dei disciolti enti provinciali per il turismo e delle aziende di soggiorno d’Abruzzo all’Azienda di Promozione Turistica e alle Province. Quindi non ai Comuni. Ai quali tra l’altro non si comprende come si possa imporre l’inserimento, nei rispettivi ruoli organici, di dipendenti sicuramente in soprannumero e comunque con copertura di oneri solo eventualmente assicurata dai Sistemi Turistici Locali, in quanto aventi natura volontaristica e per propria natura temporanea. Infine sembra che ci si sia completamente dimenticati della circostanza che tutta la materia dell’istituzione degli IAT (previo nulla osta, ma solo nulla-osta e quindi non imposizione, della Giunta Regionale) appartiene in via esclusiva all’APTR.
Appare pertanto in particolare assai criticabile il contenuto di tale art.12, anche perché quanto meno vi si intende stravolgere la funzionalità di uffici che, come si è detto prima, rappresentano, nel non felicissimo quadro del pubblico impiego regionale, rare eccezioni di funzionalità ed efficienza.
Si suggerisce quindi di modificare la parte relativa agli artt. 10 e 12, prevedendo sia l’attivazione per convenzione di uffici IAT ove nei Sistemi Turistici Locali siano presenti enti locali, ai sensi dell’art. 23, comma 6, punto a) della legge regionale n. 54/97, e questo naturalmente nelle località ove non siano già presenti tali uffici gestiti direttamente dall’APTR, ovvero consentire l’apertura di semplici punti di informazione turistica, la cui attività, a garanzia della necessaria correttezza di funzionamento, dovrà essere avviata dopo una fase di preparazione degli addetti a cura di personale esperto dell’APTR.
Articolo 10
Consulenza e sostegno tecnico dell’APTR
- – Oltre alle funzioni già attribuire dalla legge regionale n. 54/97, l’Azienda di Promozione Turistica Regionale fornirà consulenza e sostegno tecnico a favore dei Sistemi Turistici Locali riconosciuti.
- – L’eventuale partecipazione dei Sistemi Turistici Locali a fiere, borse e workshop deve essere programmata e realizzata in collaborazione con l’Azienda di Promozione Turistica Regionale.
- – La realizzazione di materiale promo-pubblicitario, da rendere conforme alla linea grafica dell’APTR, dovrà sempre recare il marchio commerciale della Regione Abruzzo.
- – L’APTR avrà cura, con proprio personale specializzato, di istruire e seguire periodicamente l’attività del personale dei STL destinato agli uffici di informazione da questi istituiti.
Articolo 12
Informazione e accoglienza turistica
- – L’informazione, l’accoglienza e l’assistenza assumono un rilievo fondamentale nel turismo e, in particolare, nella soddisfazione dei turisti presenti sul territorio, fonte generatrice di processi di affezione.
- – I Sistemi Turistici Locali dei quali facciano parte enti locali possono stipulare, ai sensi dell’art. 23, comma 6, punto a) della legge regionale n. 54/97, apposite convenzione con l’APTR per l’istituzione di uffici IAT, con proprio personale, nelle località ove non sono già presenti uffici IAT direttamente gestiti dall’APTR medesima.
- – I Sistemi Turistici Locali hanno comunque facoltà di istituire, con proprio personale, punti di informazione turistica ove ritenuto opportuno.
- – I punti di informazione turistica istituti dai Sistemi Turistici Locali sono autorizzati ad assicurare i servizi di cui al comma 3, punti a), b) e c) dell’art. 23 della legge regionale n. 54/97.
- – Il marchio dei singoli STL sarà accompagnato da quello regionale sull’insegna dei punti di informazione turistica e in tutte le forme di comunicazione esterna.